La mediazione è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale in Tribunale (per le materie indicate all’art. 5 del D.lgs. 28/2010) ed è condotta da un terzo imparziale "il mediatore"con il fine di cercare un accordo tra le parti e la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. La consulenza del proprio Avvocato di fiducia è obbligatoria ed è necessaria per valutare la convenienza dell' eventuale accordo proposto.
Lo Studio Legale Spanu consiglia l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma:
SEGRETERIA – Tribunale Civile – Viale Giulio Cesare, 54/B II piano stanza 103 – 00192 Roma
Tel. 06.45411346 – Fax 06.45411347
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SEDE INCONTRI – Via Attilio Regolo, 12/D
Scala A – II piano – 00192 Roma
Tel. 06.45411353 – Fax 06.45411301
Fonte: ordineavvocatiroma.it
vai le sito web https://www.ordineavvocatiroma.it/organismo-di-mediazione/organismo/
Il Mediatore
Nella mediazione civile il Mediatore opera all'interno di un organismo di mediazione sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia. In materia finanziaria e bancaria è possibile rivolgersi anche alla Camera di conciliazione della Consob e all'Arbitro Bancario e Finanziario.
Materie Obbligatorie
diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, servitù, distanze tra gli edifici...)
divisione
successioni ereditarie
patti di famiglia
locazione
comodato
affitto di aziende
risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari
condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (dal 20 marzo 2012)
Procedura
La mediazione si introduce con domanda all’organismo scelto dall'interessato mediatore senza foro di competenza: ciò significa che si può presentare la domanda di mediazione davanti ad un organismo di mediazione di una città diversa da quella in cui è residente la controparte.
Esiti
se viene raggiunto un accordo, vi sarà l'omologa del giudice e diventerà esecutivo (al pari di una sentenza);
in mancanza di accordo il mediatore elabora una proposta liberamente accettabile dalle parti;
in caso di ulteriore esito negativo si potrà andare dal Giudice e far valere le proprie ragioni nel processo ordinario.
Durata
La durata massima prevista dalla legge è di 4 mesi.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Spese Ente di Mediazione
(Parcella Avvocato non compresa)
(indennità ridotta di 1/3 per i primi 6 scaglioni, di 1/2 per i restanti) (Materie soggette a condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs 28/2010)
Valore della lite Spese di avvio procedimento Indennità di mediazione
fino a € 1.000,00 € 40,00 € 43,00
da € 1.000,01 fino a € 5.000,00 € 40,00 € 87,00
da € 5.000,01 fino a € 10.000,00 € 40,00 € 160,00
da € 10.000,01 fino a € 25.000,00 € 40,00 € 240,00
da € 25.000,01 fino a € 50.000,00 € 40,00 € 400,00
da € 50.000,01 fino a € 250.000,00 € 40,00 € 667,00
da € 250.000,01 fino a € 500.000,00 € 40,00 € 1.000,00
da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00 € 40,00 € 1.900,00
da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00 € 40,00 € 2.600,00
da € 5.000.000,01 e oltre € 40,00 € 4.600,00
Gli importi indicati nelle tabelle di cui sopra sono dovuti da ciascuna parte, sia che si tratti del contributo fisso di € 40,00 che di indennità di mediazione per scaglione. l’importo di € 40,00 è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
può essere aumentato in misura non superiore a 1/5 tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
deve essere aumentato in misura non superiore a 1/4 in caso di successo della mediazione*;
deve essere aumentato di 1/5 nel caso di formulazione della proposta di conciliazione ai sensi dell’articolo 11 del del d.lgs. 28/2010;
nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 (cd. mediazione obbligatoria) deve essere ridotto di 1/3 per i primi 6 scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione per il caso di mancata comparizione delle controparti. In tali materie non si applicano altre maggiorazioni che quella di 1/4 in caso di successo della mediazione (lett. b, art. 16)*;
deve essere ridotto a € 40,00 per il primo scaglione e a € 50,00 per i restanti quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento*.
*(secondo le modifiche introdotte dal DM 145/2011). Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile, l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 28/2010.
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
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