La delibera dell'assemblea che ripartisca le spese sostenute per l'Avvocato del Condominio anche nei confronti del singolo Condomino agente, è nulla per impossibilità dell'oggetto.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1629/2018.
Di seguito il testo completo dell'ordinanza:
Corte di Cassazione Sez. 2 Num. 1629 Anno 2018 Presidente: MAZZACANE VINCENZO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 23/01/2018
ORDINANZA
sul ricorso 260-2014 proposto da: CONDOMINIO ------, elettivamente domiciliato in ROMA, ------ presso lo studio dell'avvocato ------, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ------;
- ricorrente -
contro
M.G., F.E. elettivamente domiciliati in ROMA, ------ presso lo studio dell'avvocato ------, rappresentati e difesi dall'avvocato ------;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
avverso la sentenza n. 156/2013 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 16/05/2013;
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Condominio -------, ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 156/2013, depositata il 16/05/2013.
G.M. ed E.F. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale articolato in un motivo. G.M. ed E. F. con citazione del 9 aprile 2009 impugnarono la deliberazione assembleare del 10 marzo 2009 (approvazione consuntivo 2008) adottata dal Condominio ------- deducendo che non fossero da loro dovute le spese per la gestione scale, per pulizie, forza motrice e luce, manutenzione ordinaria, nonché quelle per i compensi di professionisti e tecnici di parte del condominio.
Il Tribunale di Trento, con sentenza del 27 settembre 2001, rigettò la domanda.
Sull'impugnazione di G.M. ed E. F. la Corte d'Appello di Trento, respinte le altre censure, accolse soltanto il motivo inerente alla partecipazione di G. M. ed E.F. alle spese relative al legale ed al consulente tecnico di parte del Condominio in giudizio di accertamento tecnico preventivo promosso dagli stessi appellanti.
La Corte di Trento ritenne il dissenso ex art. 1132 c.c. di G.M. ed E.F. implicito, anche se non espresso nell'assemblea che deliberò di resistere in quel procedimento.
Il primo motivo di ricorso del Condominio ------ allega la falsa applicazione dell'art. 1132 c.c. imputabile alla sentenza della Corte d'Appello di Trento, in quanto tale disposizione postula l'invio di un atto recettizio da parte del condomino dissenziente per il prodursi dell'effetto di separarne la responsabilità in ordine alle conseguenze della lite, mentre i giudici dell'appello hanno sostenuto che il dissenso di G.M. ed E. F. fosse implicito nella proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo del 15 ottobre 2007.
Il secondo motivo di ricorso del Condominio ------ deduce che la sentenza impugnata abbia violato l'art. 113 c.p.c., per aver deciso la questione facendo riferimento ad una "risalente ma non contraddetta" sentenza della Corte di cassazione (la Corte d'appello di Trento richiama in motivazione, invero, "Cass. 801/1979"), invece che decidere secondo diritto.
Il terzo motivo di ricorso del Condominio ------ denuncia la violazione o erronea applicazione dell'art. 1137 c.c., il quale permette l'impugnazione delle delibere condominiali solo se contrarie alla legge o al regolamento di condominio, mentre né gli attori né la Corte d'Appello di Trento hanno indicato un articolo di legge su cui fondare l'invalidità della deliberazione del 10 marzo 2009.
I tre motivi del ricorso principale, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono del tutto infondati.
La Corte d'Appello di Trento, pur invocando un precedente (che peraltro erroneamente indica come "Cass. 801/1979") a fondamento della sua sentenza, e dichiarando di aderire all'interpretazione offerta sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (che è sicuramente parametro di riferimento del ragionamento decisorio del giudice di merito, come si desume anche dall'art. 360-bis n. 1 c.p.c.), non si è affatto sottratta al dovere di sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, avendo comunque ben descritto la fattispecie concreta, il processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato.
Né, del resto, il dovere del giudice di "seguire le norme di diritto", stabilito dal primo comma dell'art 113 c.p.c., comporta l'esigenza di un formale richiamo alle disposizioni di legge applicate.
Peraltro, la Corte d'Appello di Trento ha fatto corretta applicazione dell'orientamento secondo cui è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c.
Questo orientamento spiega come nell'ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore (Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801).
E' quindi da considerare nulla per impossibilità dell'oggetto la deliberazione dell'assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino, e neppure, perciò, trovando applicazione in tale ipotesi l'art. 1132 c.c.
L'unico motivo del ricorso incidentale deduce, invece, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte d'Appello, nonostante il parziale accoglimento dell'appello, posto le spese processuali del grado a carico degli stessi appellanti, invece che compensare in tutto o in parte le stesse tra le parti.
La Corte d'Appello di Trento ha condannato G.M. ed E.F. a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di appello, stante la sostanziale soccombenza degli stessi, essendo stata accolta soltanto una delle loro cinque censure.
Il ricorso incidentale è infondato, in quanto la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, ovvero la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbano eventualmente ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, e restano perciò sottratte al sindacato di legittimità, essendo questo limitato ad accertare soltanto che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149).
Vanno pertanto rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale e, in ragione della sua prevalente soccombenza, in rapporto all'oggetto delle questioni devolute in sede di legittimità, il Condominio ------, ricorrente principale, va condannato a rimborsare ai controricorrenti e ricorrenti incidentali G.M. ed E.F. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni integralmente rigettate.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale Condominio ------- a rimborsare a G.M. ed E.F. le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C 2.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2017.
Ric. 2014 n. 00260 sez. 52 - ud. 12-12-2017
Il Presidente Dott. Vincenzo Mazzacane
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 23 GEN. 2018
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